Cos’è il RENTRI?
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti entrato in vigore, a tutti gli effetti, il 15 giugno 2023 con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 04 Aprile 2023.
Il RENTRI, in buona sostanza, introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
Quali obblighi sono previsti per le aziende?
Per le Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti, sono previsti i seguenti obblighi:
- iscrizione al RENTRI, possibile a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro massimo il 13 febbraio 2025.
- a partire dal 13 febbraio 2025 inoltre vi è l’obbligo di:
-
- Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello.
- Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
- Emettere, se produttori, i FIR (formulari) in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale. I trasportatori devono restituire ai produttori la copia completa del FIR formato cartaceo.
- a partire dal 13 febbraio 2026 infine vi è l’obbligo di:
-
- Emettere, se produttori, i FIR in formato digitale.
- Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
- Gli impianti di gestione rifiuti devono restituire ai produttori la copia del FIR in formato digitale.
Per le aziende con con più di 10 dipendenti e fino a 50 che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque, si applicano obblighi differenziati:
- A partire dal 13 febbraio 2025:
- Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio.
- Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
- A partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto, Iscriversi al RENTRI:
- Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
- Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
- A partire dal 13 febbraio 2026:
- Emettere i FIR in formato digitale.
- Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
Altri produttori di rifiuti pericolosi (che devono iscriversi al RENTRI)
Trattasi di Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi con massimo 10 dipendenti. Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di Enti o imprese.
Questi soggetti economici devono:
- dal 13 febbraio 2025:
- Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio.
- Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, iscriversi al RENTRI. A partire dalla data di iscrizione:
- Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
- Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
- e, dal 13 febbraio 2026:
- Emettere i FIR in formato digitale.
- Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
Altri produttori di rifiuti non pericolosi (che non devono iscriversi al RENTRI)
Trattasi di
- Imprese ed Enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi.
- Imprese ed Enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni a prescindere dal numero di dipendenti.
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Questi soggetti economici:
- Non devono iscriversi al RENTRI e non devono tenere il registro di carico e scarico.
- dal 13 febbraio 2025 devono:
- Registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.
Questo approccio progressivo mira a supportare le imprese di dimensioni minori nell’adeguamento alla digitalizzazione dei processi, agevolando il rispetto delle normative ambientali.
Se sei interessato ad approfondire?
Contatta ETC Soluzioni Aziendali per ricevere informazioni dettagliate
sul RENTRI e sugli obblighi a cui la tua azienda deve attenersi.