CHI È IL PREPOSTO?
Il D. Lgs. 81/2008 definisce «Preposto» la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

Il Preposto dunque ha il compito di controllare le modalità esecutive della prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza e ha inoltre il potere di impartire ordini ed istruzioni al personale durante l’esecuzione del lavoro.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI PREPOSTI
Il preposto è il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, questa figura deve pertanto avere conoscenza approfondita sui rischi propri dell’ambiente di lavoro. È dunque necessaria una preparazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Secondo l’art. 19 del D.lgs. 21/2008 i preposti devono:

“a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

QUANTI PREPOSTI DEVO NOMINARE?
Come per ogni figura incaricata alla sicurezza sul lavoro è consigliabile nominare più di un dipendente, o comunque, in caso in cui il Preposto fosse assente, nominare un sostituto con adeguate formazione e competenze che possa farne le veci.Il Preposto, nel momento in cui “sovrintende alla attività lavorativa”, deve garantire una presenza quasi continua all’interno del luogo di lavoro, quindi se un’azienda ha più sedi devono essere nominati più Preposti.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PREPOSTO
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 il preposto deve frequentare uno specifico percorso formativo aggiuntivo oltre alla formazione generale e specifica svolta in qualità di lavoratore.

Il corso di formazione per preposti deve avere una durata minima di 8 ore ed è valido per tutte le tipologie di rischio individuate dai codici Ateco;

L’aggiornamento della formazione è obbligatorio ogni cinque anni con un corso di 6 ore.

IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE LA FUNZIONE DI PREPOSTO?
Il Datore di Lavoro può ricoprire il ruolo di Preposto, ma ha il diritto di nominare un proprio dipendente come Preposto, per organizzare e controllare in modo più efficiente le direttive dell’azienda nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

In entrambi i casi è prevista una formazione specifica per il Preposto, oltre ai corsi di Formazione Generale e Specifica.

I CORSI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SONO OBBLIGATORI PER IL PREPOSTO?
Si, il Preposto deve partecipare alla formazione prevista per i lavoratori, generale e specifica, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

COME NOMINO UN PREPOSTO?
Dopo aver individuato il possibile Preposto in quanto lavoratore in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla funzione che gli si vuole assegnare, il datore di lavoro deve attribuirgli tale incarico per iscritto, indicando i compiti, e dunque gli obblighi, che gli vengono assegnati.

Possono essere considerati Preposti anche soggetti non investiti di incarichi formali, che danno ordini e gestiscono persone ricoprendo “di fatto” il ruolo (ai sensi dell’art. 299 dell’81/08, principio di effettività). Rientrano in questa categoria figure quali capi-reparto, capi-squadra, capi-officina, capi-turno, ecc.

POSSO RIFIUTARE LA NOMINA DI PREPOSTO?
Il Preposto può in qualsiasi momento rifiutare l’incarico conferitogli dal datore di lavoro, poiché non è un obbligo per il lavoratore esercitare tale funzione.