Sei a conoscenza delle novità sulla sicurezza antincendio e di cosa cambierà per la tua azienda?

Sapevi che per la tua azienda ora possono bastare formazioni antincendio di livello più basso, comportando minori costi dei corsi e occupando i tuoi lavoratori per meno ore?

 

Tra il 2021 ed il 2022 il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) ha visto la modifica di ben 14 articoli, una mini-riforma della sicurezza a tutti gli effetti.

Oltre al Testo Unico, anche la normativa antincendio ha subito importanti modifiche, con l’emanazione di ben tre decreti che sono ora il cardine della sicurezza antincendio.

Analizziamo ora il “pacchetto” di novità in materia antincendio e vediamo cosa sta cambiando per la vostra azienda.

La precedente normativa di riferimento per la sicurezza antincendio in azienda (il D.M. 10/03/98) è in fase di abrogazione, e verrà sostituita con tre nuovi Decreti ministeriali entranti in vigore rispettivamente il 25 settembre 2023, 4 ottobre 2022 e 29 ottobre 2022. Ma cosa trattano questi decreti?

Vediamolo insieme:

  • D.M. 01/09/21 “Decreto controlli” – indica le disposizioni riguardanti le qualifiche dei tecnici manutentori antincendio (impianti, estintori,…)
  • D.M. 02/09/21 “Decreto GSA” – indica i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in relazione a situazioni di emergenza, con particolare riguardo alla formazione dei lavoratori addetti antincendio e le qualifiche dei docenti antincendio;
  • D.M. 03/09/21 “Decreto Minicodice” – indica i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, in particolare tratta delle nuove modalità di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro a rischio incendio basso.

In sintesi, i decreti più interessanti per la tua azienda sono:

  1. D.M. 02/09/21 per la formazione, in vigore dal 04/10/2022;
  2. D.M. 03/09/21 per la valutazione del rischio incendio, in vigore dal 29/10/2021.

A) FORMAZIONE ANTINCENDIO: NOVITÀ.

  • Dal 04/10/2022, i corsi di formazione antincendio mantengono la stessa durata, ma cambiano nome:
    • da rischio basso a livello 1
    • da rischio medio a livello 2
    • da rischio elevato a livello 3 
  • Sono stati aggiunti nuovi contenuti minimi necessari per considerare la formazione valida:
    • ora la prova pratica con estintore è prevista anche per formazioni ed aggiornamenti di livello 1 (ex rischio basso)
    • ora la prova pratica per formazioni ed aggiornamenti di livello 2 (ex rischio medio) richiede l’uso di idranti con l’erogazione di acqua in pressione
    • ora la prova pratica per i livelli 1 e 2 prevede anche la presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza
  • La validità del corso passa da 3 a 5 anni, mentre la durata rimane invariata:
    • livello 1 (ex rischio basso): formazione 4 ore, aggiornamento 2 ore
    • livello 2 (ex rischio medio): formazione 8 ore, aggiornamento 5 ore
    • livello 3 (ex rischio elevato): formazione 16 ore, aggiornamento 8 ore

Il vantaggio? Grazie a questa nuova classificazione delle attività la tua formazione potrebbe rientrare nel livello 1!

Questo comporta corsi di formazione di minore durata, con un risparmio economico sia sul costo della formazione, che sul costo lavorativo del dipendente impegnato nella formazione.

Per poter frequentare i corsi di livello 1 è necessario valutare se l’attività rientra nella classificazione come luogo di lavoro a basso rischio di incendio secondo la nuova metodologia di valutazione descritta nel D.M. 03/09/21.

 

B) VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO: NOVITÀ.

Rispetto alla vecchia metodologia di valutazione delineata nel vecchio D.M. 10/03/98, che categorizzava le aziende in luoghi di lavoro a rischio di incendio “basso”, “medio” ed “alto”, la nuova valutazione divide le aziende in rischio “basso” e “non basso”.

In base a quanto delineato nel comma 2 del punto 1 dell’Allegato I del D.M. 3/9/21, ora i luoghi di lavoro possono essere classificati in due categorie:

  • luoghi di lavoro a rischio incendio basso
  • luoghi di lavoro a rischio incendio non basso

La valutazione viene eseguita per determinare entro quale categoria rientra la tua azienda.

 

Per sapere in che categoria rientra la tua azienda, contattaci!

Eseguiremo una valutazione del rischio incendio della tua attività e ti aggiorneremo su tutte le novità normative.